CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, E CANONE MERCATALE
Con decorrenza 1 gennaio 2021 è istituito dall’art. 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone mercatale, che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Il canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e il canone unico mercatale (canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate) sostituiscono pertanto i seguenti tributi:
- tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP).
É disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il presupposto del canone è:
- l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Il canone è così determinato:
- per l’occupazione di suolo pubblico il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione
- per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Il versamento del canone è richiesto dal Comune contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
L’attività di rilascio delle concessioni o autorizzazioni per occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari è in capo al Comune. L’attività di riscossione del canone, anche coattiva, è gestita dal concessionario I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l. con sede legale in Roma – lungotevere della Vittoria n. 9, C.F. 02478610583 P.I. 01062951007, sede amministrativa in viale Italia n. 136 – 19124 La Spezia (SP) avente i seguenti contatti/recapiti:
- 0187-52281
- fax 0187-509266
- e-mail: info@pec.icatributi.com
- sito internet: icatributi.it
- presso il locale sportello di Albenga (SV) – via Roma n. 29 – telefono 0182.542710