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COMUNICAZIONE PER OPERE IN DIFFORMITA' DA TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 01 SETTEMBRE 1967 EX ART. 48 L.R. N. 16/2008

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Ultimo aggiornamento:

venerdì 10 settembre, 2021

Ricadono nella fattispecie di cui all’art. 48 della L.R. n. 16/2008, le opere in difformita’ dalla licenza edilizia eseguite prima del 01 settembre 1967 o in corso di realizzazione a tale data, non rientranti nella definizione di opere interne di cui all’art. 22 di cui al punto precedente, purchè già accatastate all’epoca della loro realizzazione e munitie del certificato di abitabilità o agibilità.

Cosa occorre: comunicazione sottoscritta dal proprietario contenente i dati personali del proprietario, l’ubicazione esatta dell’immobile interessato (Via, numero civico, denominazione del condominio, piano, numero di interno), gli estremi catastali del medesimo (foglio, mappale, subalterno). La stessa dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a)  Relazione tecnica descrittiva delle opere abusive;

b)  Autocertificazione resa dal proprietario attestante la data di esecuzione delle opere;

c)  Elaborati grafici rappresentativi delle opere per le quali si chiede la sanatoria;

d)  Visura e planimetria catastale;

e)  Attestazione di versamento di Euro 150,00 quale tariffa per diritti di segreteria su conto corrente postale n. 13557178 intestato a “Tesoreria Comune di Borghetto Santo Spirito” o quietanza di versamento su conto corrente bancario Banco Posta avente il seguente IBAN: IT05W0760103200001052283510.

Sanzione: Per le opere già accatastate all’epoca della loro realizzazione e munite del certificato di abitabilità/agibilità non è prevista alcuna sanzione; per gli interventi non accatastati e privi del certificato di abitabilità/agibilità la sanzione è pari ad Euro 516,00; laddove dette opere non accatastate e sprovviste del certificato di abitabilità/agibilità abbiano comportato un aumento della superficie della costruzione la sanzione è pari a:

–  Fino alla soglia di mq 10,00 Euro 5.164,00;

–  Da mq 10,00 a mq 20,00 Euro 10.328,00;

–  Nel caso di aumenti superiori da un minimo di Euro 15.492,00 ad un massimo di Euro 46.476,00.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

10/09/2021