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Messi Comunali e Notifiche

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Ultimo aggiornamento:

lunedì 16 gennaio, 2023

Il messo comunale nello svolgimento delle proprie funzioni riveste la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale e garantisce la notificazione degli atti entro le scadenze previste secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente provvedimento, sotto la propria responsabilità avendo cura di segnalare al Responsabile del Servizio ogni impedimento, a lui non imputabile, che non consenta la tempestività della notifica. Il messo è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria Amministrazione e dalle altre Amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001; il messo comunale/notificatore non può notificare atti a mezzo posta, ai sensi della L. 890/1982, neppure quelli finanziari, fuori dal territorio comunale di appartenenza, pena il rischio di effettuare una notifica una notifica nulla per incompetenza territoriale. Il messo comunale non notifica atti per soggetti privati, per i quali sussiste l’esclusiva competenza dell’Ufficiale giudiziario. Il messo comunale non può notificare le indennità provvisorio di esproprio ed i relativi decreti, né decreti per il ritiro di patenti, né fermi fiscali, né atti provenienti dal Tribunale poiché di natura penale. Il personale assegnato all’Ufficio Messi Comunali/Notificatori provvede ad effettuare il perfezionamento del deposito degli atti presso la Casa comunale attraverso la registrazione degli stessi, ad assicurare la loro custodia e conservazione, e a garantire, durante l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio, le operazioni connesse all’eventuale ritiro degli atti depositati, su richiesta dei destinatari o delegati.

Per consultare il regolamento comunale sulle notifiche degli atti e il deposito degli atti giudiziari, cliccare sul seguente link

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Ultimo aggiornamento

16/01/2023