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SERVIZIO POLIZIA LOCALE

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Ultimo aggiornamento:

mercoledì 29 novembre, 2023

Servizi:

Ricezione denunce a domicilio

Destinato a cittadini anziani e/o disabili, e per particolari esigenze, è erogato il servizio di ricezione di denunce a domicilio fissando un appuntamento telefonico al numero 0182941450 con uno degli Ufficiali in turno.

 

Competenze:

  • Polizia Urbana e Rurale;
  • Polizia Stradale;
  • Polizia Amministrativa;
  • Polizia Tributaria;
  • Polizia Edilizia, Ambientale e Demaniale;
  • Polizia Veterinaria;
  • Polizia Sanitaria;
  • Polizia Mortuaria;
  • Polizia Giudiziaria;
  • Polizia di prossimità;
  • Agente di quartiere;
  • Educazione legalità;

Allegati

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 3.500.

COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ E/O ASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE DI STRANIERO O DI APOLIDE

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 3.500.

DICHIARAZIONE ALLOGGIO GARANZIA

Visto turistico – Dichiarazione di garanzia da parte di chi accoglie turisti extracomunitari Chi accoglie turisti extracomunitari, solo ed esclusivamente per motivi turistici, deve compilare la dichiarazione di garanzia da presentare all’autorità consolare italiana del paese che deve rilasciare il visto turistico. L’originale della dichiarazione dovrà essere spedita alla persona straniera che si recherà all’Ambasciata/Consolato italiano del proprio paese per la richiesta del visto turistico.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

29/11/2023