L'art. 4 L. n. 23/2011 attribuisce ai comuni, inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire sul proprio territorio tale imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in tutte le strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismo e le aree di sosta, situati sul territorio del Comune di Borghetto S.Spirito
IMPOSTA DI SOGGIORNO
L’imposta di soggiorno è istituita dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, il quale attribuisce ai comuni, inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la possibilità di istituire sul proprio territorio tale imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive in proporzione al prezzo del pernottamento.
Tale imposta è stata adottata in seguito all’adesione al Patto Regionale per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria (delibera G.C. n. 59 del 15 novembre 2017) ai fini di migliorare i servizi offerti al turista.
L’imposta è posta a carico di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale, ed è dovuta per persona con un limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, ed interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto Regionale per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26 marzo 2018 è stata istituita nel Comune di Borghetto Santo Spirito l’imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento.
Con deliberazione di Giunta Comunale sono approvate annualmente, se del caso, le tariffe da applicare.
Territorio comunale
Il gestore della struttura ricettiva è responsabile:
a) del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
b) della presentazione della dichiarazione;
c) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale
Con Decreto del 29 aprile 2022 del MEF, in Gazzetta Ufficiale n.110 del 12 maggio, è stato approvato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per gli effetti dell’imposta di soggiorno.
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente mediante il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo. A questo link potete consultare la scheda completa con tutte le ISTRUZIONI.
Con una nota del 13 giugno il Dipartimento delle Finanze pubblica le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per la dichiarazione dell‘imposta di soggiorno (versione 3/2022 del 13 giugno 2022)
Si rammenta da ultimo che le disposizioni prevedono altresì che per l’omessa, o infedele, presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
I gestori delle strutture ricettive anche se gestite in forma non imprenditoriale devono fornire, anche utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune, alla propria clientela adeguata comunicazione dell’applicazione, dell’entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell’imposta
L’imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvede all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza.
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, i gestori delle strutture ricettive anche se gestite in forma non imprenditoriale devono presentare:
- dichiarazione annuale cumulativa riferita all'anno precedente secondo le modalità indicate con decreto Ministero economia e finanze;
- le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere I’imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere I’imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall’art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
Entro il 30 gennaio di ciascun anno i gestori delle strutture ricettive anche se gestite in forma non imprenditoriale devono presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità utilizzando la modulistica messa a disposizione del Comune
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.