Demografici
UFFICIO
Tutti i cittadini.
La dichiarazione di residenza può essere trasmessa, alternativamente, attraverso una sola delle seguenti modalità:
ATTENZIONE
Per agevolare l’attività istruttoria, si chiede di allegare all’istanza copia del titolo che consente di disporre dell’alloggio (il contratto di locazione, il contratto di comodato o l’atto di proprietà debitamente registrati, ecc.). In mancanza di contratto formale, si invita a produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilata e sottoscritta dal proprietario dell’alloggio e corredata di copia del documento d’identità di quest’ultimo dichiarante.
I cittadini di Stati terzi non appartenenti all’Unione europea, devono produrre copia leggibile, fronte retro, del permesso di soggiorno in corso di validità o del permesso di soggiorno scaduto o rilasciato da più di 10 anni, accompagnato dalle ricevute di richiesta del rinnovo (bollettino di pagamento, assicurata e convocazione in Questura).
La mancanza anche di un solo degli elementi sottoelencati rende la dichiarazione irricevibile. La documentazione da presentare è composta da:
Se i familiari provengono da diversi comuni di residenza, sarà necessario presentare dichiarazioni di residenza distinte.
Comune di Borghetto Santo Spirito
TRASMISSIONE ONLINE
La trasmissione online avviene tramite il portale del Ministero dell'Interno, ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente.
Il portale ANPR non gestisce le richieste di iscrizione in convivenza anagrafica (casa di riposo, caserma, ecc.) per le quali è indispensabile presentare la documentazione tramite una delle altre modalità descritte.
L'accesso al portale ANPR attraverso il sito www.anagrafenazionale.interno.it è possibile mediante SPID, CIE o CNS.
DI PERSONA presso l’Ufficio Anagrafe Piazza Libertà 1 (su appuntamento - 0182970000-4-1)
È consentito l'accesso ad una sola persona per nucleo familiare, che dovrà presentare il modulo di dichiarazione di residenza già compilato e sottoscritto ed esibire tutta la documentazione necessaria, in originale ed in fotocopia. Le copie saranno trattenute dall'ufficio.
A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA all'indirizzo:
Comune di Borghetto Santo Spirito - Ufficio Anagrafe
Piazza Italia 1
17052 Borghetto Santo Spirito
Si ricorda di indicare sempre nelle comunicazioni un recapito telefonico di riferimento.
A MEZZO PEC: comuneborghettoss@postecert.it
La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).
Il Regolamento UE 763/2008 all'art.2, lett.d), fornisce una definizione precisa della residenza/dimora abituale: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi.
Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la si trova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738: "La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."
La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.
Tuttavia l'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.
Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.
Ne consegue che:
le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile.
Dopo i controlli da parte dell'Ufficio Anagrafe, l'iscrizione anagrafica al nuovo indirizzo dichiarato.
La registrazione della dichiarazione anagrafica avviene entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio.
La verifica dei requisiti avviene entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il controllo riguarda sia i requisiti documentali sia l’effettiva dimora abituale del cittadino. L’accertamento del requisito della dimora abituale avviene mediante i controlli della Polizia Locale, volti a verificare:
esattezza dell’indirizzo (indicare cognome sul citofono e verificare il corretto funzionamento del campanello)
presenza del richiedente presso l’alloggio ed eventuale coabitazione con altre persone
titolo di possesso dell’alloggio e sue caratteristiche, compresi gli arredi e l’attivazione delle principali utenze.
ulteriori pertinenti verifiche dell’accertatore ed informazioni richieste al portiere, amministratore, vicini di casa, familiari o conviventi.
La richiesta si considera accolta se, entro 45 giorni dalla ricezione, l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell’istituto del silenzio assenso. Pertanto, a decorrere dal giorno della presentazione della documentazione, il cittadino potrà ritenersi residente presso il nuovo indirizzo dichiarato.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
La comunicazione del cambio residenza è gratuita.
Puoi comunicare il cambio di residenza online sul portale ANPR tramite identità digitale.
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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
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