Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone mercatale riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Il presupposto del canone è:
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, E CANONE MERCATALE Con decorrenza 1 gennaio 2021 è istituito dall’art. 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone mercatale, che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e il canone unico mercatale (canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate) sostituiscono pertanto i seguenti tributi:
É disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Il presupposto del canone è:
Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Il canone è così determinato:
Il versamento del canone è richiesto dal Comune contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. L’attività di rilascio delle concessioni o autorizzazioni per occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari è in capo al Comune. L’attività di riscossione del canone, anche coattiva, è gestita dal concessionario I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l. con sede legale in Roma – lungotevere della Vittoria n. 9, C.F. 02478610583 P.I. 01062951007, sede amministrativa in viale Italia n. 136 – 19124 La Spezia (SP).
Territorio comunale
Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all’articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono
essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o
aperto al pubblico del territorio comunale
Il rilascio della concessione o autorizzazione per l’occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
a) i dati anagrafici del richiedente, con l’indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L’eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.
c) l’entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
f) l’eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell’area su cui si svolgerà tale attività;
g) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
La domanda, di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di
improcedibilità:
a) i dati anagrafici del richiedente, con l’indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
b) l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l’installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l’esposizione pubblicitaria. L’eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.
c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
e) la ragione per la quale è richiesta;
f) la descrizione particolareggiata dell’installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
g) l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all’assolvimento dei seguenti obblighi:
a) pagamento, se dovuto, dell’imposta di bollo ed ogni altra imposta per l’atto;
b) pagamento dei diritti relativi all’atto, ovvero delle altre spese relative, ove stabilito dall’Amministrazione;
c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall’amministrazione;
d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall’ufficio;
e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento.
Il versamento del canone è richiesto dal Comune contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. L’attività di rilascio delle concessioni o autorizzazioni per occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari è in capo al Comune. L’attività di riscossione del canone, anche coattiva, è gestita dal concessionario I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l. con sede legale in Roma – lungotevere della Vittoria n. 9, C.F. 02478610583 P.I. 01062951007, sede amministrativa in viale Italia n. 136 – 19124 La Spezia (SP).
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