Il Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019 stabilisce, all’articolo 3, i requisiti di sicurezza che devono possedere alcune tipologie di documenti rilasciati dagli Stati membri, prevedendo altresì la eliminazione graduale” delle carte d’identità non conformi alle norme di sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche previste dal medesimo Regolamento. In particolare, l’articolo 5, comma 2, lettera a), dispone che: “In deroga al paragrafo 1, le carte d’identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest’ultima data è anteriore”.
Approvazione parziale proroga
Il Decreto Legge n. 108 del 26 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 146 del 26 giugno 2026, al Capo IV introduce una proroga parziale dell’efficacia del documento cartaceo nei rapporti contrattuali.
In particolare, il decreto prevede che, per i contratti pubblici o privati già stipulati entro il 3 agosto 2026, il documento manterrà la sua validità fino alla data di scadenza indicata al momento del rilascio.
Fino al 31 gennaio 2027, il documento cartaceo non scaduto potrà essere utilizzato per:
- esercitare diritti fondamentali;
- ricevere prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
- rapportarsi con la pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici;
- ricevere posta e atti giudiziari;
- ritirare o depositare denaro in banca, alle poste o presso istituti finanziari.