La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani.
TARI – TASSA RIFIUTI
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013, come da ultimo aggiornata dall’art.1 – commi 738 – della Legge 160/2019.
La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” all’art. 1 comma 738 – dispone infatti che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783”.
La TARI ha sostituito il Tassa raccolta rifiuti solidi urbani (TARSU) applicata dal Comune di Borghetto Santo Spirito sino all’anno 2013.
Presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
Soggetto passivo della tassa sui rifiuti è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa.
La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire di agevolazioni, ed al verificarsi della perdita dei requisiti necessari per avvalersi delle stesse.
La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.
Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
Alla Tassa è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal Comune prevedendo di norma almeno due rate. Le modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale.
La riscossione viene effettuata per mezzo di Agenzia Entrate riscossione. Il tributo è gestito direttamente dal Servizio Tributi. Attività svolte:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 30 dicembre 2022 è stata approvata la Carta dei Servizi prevista dall’art. 3 del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibera n. 15/2022/R/rif
Territorio comunale
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa.
La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire di agevolazioni, ed al verificarsi della perdita dei requisiti necessari per avvalersi delle stesse.
Iscrizione/variazione/cancellazione nei ruoli comunali
Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal Comune prevedendo di norma almeno due rate. Le modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
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