Il procedimento per la formazione e la tenuta degli albi dei Giudici Popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello rientra tra le attività che i singoli Comuni sono chiamati a svolgere per assicurare la scelta delle persone aventi i requisiti di legge e la pubblicità necessaria per rendere possibile l’esercizio delle ampie facoltà di impugnazione previste dalla legge nei vari gradi e fino alla Corte Suprema di Cassazione.
Con frequenza biennale, il Sindaco invita, con pubblico manifesto, tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge a presentare domanda, entro il mese di luglio successivo, per l’inserimento negli elenchi integrativi degli albi dei Giudici popolari di corte di assise e/o di Corte di assise di appello.
I requisiti per l’iscrizione nei predetti albi sono i seguenti:
Corti d’Assise
a) possesso della cittadinanza italiana
b) godimento dei diritti civili e politici
c) buona condotta morale
d) età compresa fra i 30 ed i 65 anni
e) diploma di scuola media di primo grado
Corti d’Assise d’Appello
a) possesso della cittadinanza italiana
b) godimento dei diritti civili e politici
c) buona condotta morale
d) età compresa fra i 30 ed i 65 anni
e) diploma di scuola media di secondo grado (scuola superiore), di qualsiasi tipo
Gli albi definitivi dei Giudici popolari sono permanenti.
L’iscrizione rimane valida, fino a quando il cittadino non perde i requisiti per rimanervi iscritto.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.