Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, è il dott. Ivano Pecis – I&P Partners s.r.l.
Il Comune si avvale obbligatoriamente di un Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO), in possesso delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di competenza.
Il Responsabile della protezione è designato con decreto del Sindaco. Al fine di garantire continuità del servizio, in cado di variazione del DPO/RPD, la nomina può essere fatta antecedentemente alla scadenza del predecessore, indicando chiaramente la data d’inizio dell’attività. Sino alla designazione del nuovo Responsabile della protezione dei dati si intende prorogata di diritto la designazione del Responsabile della protezione dei dati in carica.
Responsabile della protezione dei dati può essere designato il Segretario Comunale o un Responsabile TPO o un dipendente a tempo indeterminato di questo Comune inquadrato in una categoria non inferiore alla D) qualora in possesso di titoli abilitativi, attestati di specifici corsi e competenze documentabili ovvero un soggetto esterno, persona fisica o soggetto giuridico appositamente qualificato.
L’assenza di conflitti di interesse anche potenziali con l’esercizio dei propri compiti è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.
I dati identificativi e di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono pubblicati nel sito web istituzionale dell’Ente, rendendoli accessibili da un apposito link, comunicati all’Autorità di controllo, comunicati ai componenti degli organi di governo, a tutti i dirigenti e dipendenti comunali, ai componenti degli organi di controllo interni nonché sono inclusi in tutte le informative rese agli interessati ai sensi degli articoli 14 e 14 del GDPR.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) che deve essere in possesso di:
Il RPD è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti. Il Titolare del trattamento mette a disposizione del DPO le risorse necessarie per adempiere ai suoi compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti. Il RPD svolge i seguenti compiti, nel rispetto del segreto professionale e della riservatezza:
Il ruolo del Responsabile Protezione Dati- Pareri
Il Responsabile protezione dati fornisce il proprio parere in ordine alla legittimità e alla correttezza dei trattamenti di dati personali sulle istanze che le strutture dell’Ente presentano nei casi di seguito indicati.
Pareri obbligatori
Devono essere obbligatoriamente richiesti pareri in ordine a:
Pareri facoltativi
Possono essere inoltre richiesti, se ritenuti utili, pareri in ordine a:
Le richieste di parere devono essere inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, e per conoscenza al Responsabile di P.O. della U.O. competente in materia privacy e protezione dati. Possono presentare le richieste di parere i TPO designati relativamente alla disciplina di trattamento dati nelle materie di rispettiva competenza.
I pareri sono espressi nel rispetto delle seguenti codifiche:
Nei casi in cui il DPO esprima pareri “NC” e “OS” il Titolare di PO deve formalizzare, nelle medesime forme utilizzate dal DPO per l’espressione del parere, le motivazioni che giustificano l’esecuzione dell’attività o l’implementazione della soluzione tecnologica, in contrasto alle indicazioni fornite dal DPO. I pareri espressi dal DPO sono conservati agli atti dell’U.O. che ne ha fatto richiesta e quella competente in materia di privacy ( AA.GG.).
Tutte le persone che fanno parte:
Ultimo aggiornamento: 30/08/2024, 12:10