Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Dichiarazione alloggio di garanzia:
visto turistico – Dichiarazione di garanzia da parte di chi accoglie turisti extracomunitari Chi accoglie turisti extracomunitari, solo ed esclusivamente per motivi turistici, deve compilare la dichiarazione di garanzia da presentare all’autorità consolare italiana del paese che deve rilasciare il visto turistico. L’originale della dichiarazione dovrà essere spedita alla persona straniera che si recherà all’Ambasciata/Consolato italiano del proprio paese per la richiesta del visto turistico.
Cessione di fabbricato:
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile (vendita, locazione ecc.). La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”, per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
Per i cittadini stranieri (ovvero extracomunitari) é confermato l’obbligo di comunicazione stabilito dall’articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario). Pertanto il proprietario dell’immobile deve presentarsi all’Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici) a seconda dell’ubicazione dell’immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all’Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
Comunicazione di Ospitalità e/o Assunzione alle Dipendenze di Straniero o di Apolide:
Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l’obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza(*).
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Il dichiarate deve allegare la certificazione, rilasciata dall’Ufficio edilizia privata del Comune di Borghetto Santo Spirito, attestante l’idoneità abitativa e i requisiti igienico sanitari dell’alloggio (ART. 29 C. 3 LET. A) D.LGS n. 286/98 – L. N. 94 DEL 15.07.2009)
N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web“