Procedimento di ricorso al prefetto per violazione del codice della strada
Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo, oppure dal trasgressore (l’autore materiale della violazione) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale.
Si può presentare ricorso entro 60 giorni (termine perentorio) dalla contestazione immediata o notificazione del verbale, ai sensi art. 203 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata del verbale, che avviene al momento dell’accertamento della violazione.
Il documento rinvenuto sotto il tergicristallo del veicolo (preavviso), non può essere impugnato; occorre attendere la notifica del verbale (v. art. 201 C.d.S.).
Il ricorso (detto anche scritto difensivo) va redatto in carta semplice e deve contenere l’intestazione “Al Prefetto di Savona”; vanno indicate le complete generalità del ricorrente, occorre esprimere le motivazioni del ricorso ed in conclusione formulare chiaramente le richieste; occorre indicare chiaramente il numero e la data del/dei verbale/i che s’intende/ono impugnare.
Occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di invalidità del ricorso.
E’ possibile allegare allo scritto difensivo tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile (ad esempio copie di permessi, copie di certificati medici, dichiarazioni del datore lavoro, copie dei documenti del veicolo, etc.).
Se si ritiene necessario si può richiedere un’audizione personale all’ufficio delegato dal Prefetto.
In ricorso si presenta:
tramite p.e.c. : protocollo.prefsv@pec.interno.it
al protocollo comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
alla Prefettura di Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona – Piazza Aurelio Saffi 1 – 17100 Savona
https://www.prefettura.it/savona/contenuti/55781.htm
Si ribadisce che occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di invalidità del ricorso.
Dal ricevimento del ricorso l’Ufficio della Polizia Locale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura, a sua volta, ha a disposizione 120 giorni per emettere un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento o un provvedimento di archiviazione del verbale. Se il ricorso viene depositato presso la Prefettura, ai termini citati, si aggiungono 30 giorni per la trasmissione degli atti alla Polizia Locale.
Attenzione: nel caso venga richiesta l’audizione personale, i termini sopra indicati subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica della convocazione a quello dell’avvenuta audizione.
In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella originaria indicata sul verbale. Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista.
L’Ordinanza-Ingiunzione del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica, presentando opposizione (è sempre un ricorso) direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Via L. Corsi, 68r – 17100 Savona, oppure inviandola tramite raccomandata a/r.
https://www.tribunale.savona.giustizia.it/it/Content/Index/57009
Il ricorrente, accedendo all’area “SANA – PER IL CITTADINO”, potrà visualizzare l’esito del proprio ricorso al link:
Comune di Borghetto Santo Spirito
Si può presentare ricorso entro 60 giorni (termine perentorio) dalla contestazione immediata o notificazione del verbale, ai sensi art. 203 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata del verbale, che avviene al momento dell’accertamento della violazione.
Il ricorso può essere trasmesso al Prefetto della provincia di Savona per il tramite della Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito presentandolo a mano presso l'ufficio protocollo o trasmesso all'indirizzo mail comune@comune.borghettosantospirito.sv.it
In alternativa il ricorso può essere trasmesso direttamente al Prefetto della provincia di Savona sito in Piazza Aurelio Saffi 1 - 17100 Savona.
Tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento