Procedimento di ricorso al Giudice di Pace per violazione del codice della strada
Il ricorso può essere proposto dal proprietario del veicolo, oppure dal trasgressore (l’autore materiale della violazione) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale.
Si può presentare ricorso entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale.
Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento del contributo unificato (vedi prospetto allegato al modulo di ricorso al GdP, in fondo alla pagina)
Occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di invalidità del ricorso.
Il ricorso al Giudice di Pace si deposita personalmente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Savona, Via L. Corsi, 68r – 17100 Savona, oppure spedendo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (in tale caso farà fede la data di spedizione) allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o notifica del verbale.
E’ importante allegare al ricorso una copia dell’atto impugnato, unitamente a tutti i documenti ritenuti utili per sostenere le proprie ragioni.
Occorre poi indicare i motivi di opposizione.
E’ inoltre possibile chiedere al Giudice l’assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione, (ad esempio indicando le generalità dei testimoni a discarico).
A conclusione del ricorso devono essere formulate esplicitamente le richieste.
Il ricorso va firmato obbligatoriamente a pena di inammissibilità dello stesso. Il ricorrente dovrà anche indicare un domicilio per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti il suo ricorso.
E’ possibile delegare (con atto scritto) altra persona sia per quanto riguarda il deposito, sia per quanto riguarda la presenza nel giorno fissato per l’udienza. La delega deve essere depositata preventivamente in Cancelleria, unitamente a copia di entrambi i documenti di riconoscimento (delegante e delegato).
Per questo tipo di ricorsi la procedura è estremamente semplificata e l’interessato può stare personalmente davanti al Giudice senza la presenza di un avvocato.
Il Giudice di Pace non ha (come il Prefetto) l’obbligo di raddoppiare la sanzione nel caso in cui ritenga di rigettare il ricorso. Il Giudice di Pace, pertanto, stabilisce l’importo da pagare direttamente in sentenza.
La sentenza del Giudice di Pace può essere impugnata secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.
Comune di Borghetto Santo Spirito
Si può presentare ricorso entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione immediata o notificazione del verbale, ai sensi art. 203 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata del verbale, che avviene al momento dell’accertamento della violazione.
Modalità di presentazione:
Tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
Il procedimento amministrativo é di competenza del Giudice di Pace.
Durata massima del procedimento amministrativo stabilito dal Giudice di Pace.